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Le indagini dei carabinieri
Le indagini dei carabinieri

ROCCAMONFINA - Nonostante la figlia convivente fosse stata destinataria della misura cautelare degli arresti domiciliari per droga, le due donne hanno continuato a percepire, per i mesi di gennaio e febbraio di quest’anno, l’assegno di inclusione erogato dall’Inps, omettendo di comunicare la sopraggiunta condizione impeditiva.

Arrestata per spaccio di droga continua a incassare l’assegno di inclusione per un importo di 2200 euro


È quanto scoperto dai carabinieri della Stazione di Roccamonfina, comune dell'Alto Casertano, i quali hanno accertato l’indebita percezione dell’emolumento per un importo pari a 2.200 euro.

Denunciate madre e figlia: entrambe hanno percepito indebitamente il denaro a gennaio e febbraio

La madre 63enne e la figlia 37enne, quest’ultima raggiunta il 7 marzo dello scorso anno da un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari poiché ritenuta responsabile, unitamente ad altre 13 persone, di associazione dedita al traffico illecito di sostanze stupefacenti, di detenzione ai fini di spaccio e riciclaggio di denaro in concorso, sono state denunciate in stato di libertà. Dovranno rispondere della percezione indebita dell’assegno di inclusione.

Requisiti per accedere all’Assegno di inclusione: ecco tutte informazioni

L’Assegno di inclusione (Adi) è una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, introdotta dal Decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48 e convertito nella Legge 3 luglio 2023 n. 85. L’Assegno di inclusione (sostituisce il Reddito di cittadinanza a partire dal 1° gennaio 2024.

Chi richiede l’Assegno di Inclusione non deve:

  1. risultare sottoposto a misura cautelare personale o a misura di prevenzione;
  2. avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale (cosiddetto “patteggiamento”), intervenute nei 10 anni precedenti la richiesta.

Non potranno inoltre percepire l’Assegno di Inclusione i nuclei familiari al cui interno ci sia un componente che risulti disoccupato a seguito di dimissioni volontarie scattate nei 12 mesi precedenti alla domanda di Assegno, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché le risoluzioni consensuali del contratto di lavoro intervenute nell’ambito della procedura di conciliazione di cui all’articolo 7 della Legge 604/1966.