antica cittadella
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Lucia Sforza


Contesto dell’udienza camerale

Il Tribunale di Napoli – Sezione misure di prevenzione – composto dai magistrati Lucia La Posta, Paola Faillace e Luciano Di Transo, ha esaminato, in camera di consiglio lo scorso 29 aprile 2025, la richiesta di rivalutazione della pericolosità sociale di Romagnolo Salvatore (collegio difensivo composto da Antonio Abet, Andrea Lucchetta e Luisa Scalise), in esecuzione dell’art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159/2011, su segnalazione del Commissariato Vicaria‑Mercato, trasmessa il 22 gennaio 2025.


Precedenti misure applicate

Nel 2013, con decreto n. 248/2013, fu emessa nei confronti di Romagnolo una sorveglianza speciale di tre anni, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e cauzione. Tuttavia, la misura non fu mai eseguita a causa della detenzione ininterrotta dal 2006 al 2024, come confermato dal Questore di Napoli il 31 marzo 2025.


 Normativa e pronunce costituzionali

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 291/2013, ha stabilito che occorre rivalutare la pericolosità anche quando la misura è stata sospesa durante la detenzione. Successivamente la sentenza n. 162/2024 ha esteso questa verifica anche ai casi di detenzione breve, rendendo obbligatori entrambi gli articoli 14, comma 2-ter, e 15, comma 2, d.lgs. 159/2011.


 Libertà vigilata in corso

Dal 19 dicembre 2024, Romagnolo è sottoposto a libertà vigilata della durata di un anno, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, ordinanza emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Livorno. Il tribunale ha rilevato che tale misura, seppur non detentiva, impone restrizioni equiparabili alla sorveglianza speciale.


 Decisione finale del Tribunale

Applicando l’art. 15, comma 2, d.lgs. 159/2011, il Tribunale ha stabilito che la misura di sicurezza in corso (libertà vigilata) prevale e assorbe automaticamente la misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Pertanto, ha disposto la cessazione della sorveglianza speciale a carico di Romagnolo, già disposta nel 2013.


Profili giuridici e conseguenze

L’intervento del Tribunale dimostra l’importanza di rispettare il principio secondo cui non possono coesistere contemporaneamente misure di sicurezza e misure di prevenzione con uguali obblighi, ma la più afflittiva ne esaurisce l’esecuzione. In questo caso, la libertà vigilata prevale sulla sorveglianza speciale.