Niente sconto di pena per “Genny”: la Cassazione boccia il ricorso dell’esattore dei Casalesi
Gennaro Celentano, detto “Genny”, aveva chiesto il riconoscimento della continuazione tra due condanne per estorsione mafiosa. Ma i giudici hanno respinto: contesti e motivazioni troppo diversi.

CASAL DI PRINCIPE (Lucia Sorza)- La prima sezione penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Gennaro Celentano, detto “Genny”, ritenuto esattore all’estero del clan dei Casalesi. Celentano chiedeva il riconoscimento del vincolo della continuazione tra due condanne per estorsione aggravata, nella speranza di ottenere uno sconto di pena.
Due condanne distinte: contesti troppo diversi per unificare
Il legale di Genny aveva presentato istanza alla Corte d’Appello di Roma per unificare due condanne:
- 6 anni e 6 mesi per estorsione mafiosa a Sant’Antimo, legata alla latitanza del boss Filippo Ronga;
- 5 anni e 4 mesi per estorsioni mafiose in ambito finanziario in Croazia, Portogruaro e Trieste, dove venivano recuperate somme per oltre 111 milioni di euro.
La Cassazione: “Fatti diversi, reati diversi”
Secondo la Suprema Corte, le vicende sono troppo distanti per giustificare la continuazione:
- Contesti geografici diversi
- Moventi criminali differenti
- Consorterie camorristiche distinte
- Aggravanti specifiche non sovrapponibili
Persino il metodo mafioso, pur presente in entrambi i casi, è legato a dinamiche locali e operative differenti.
Le estorsioni per il boss e i milioni “spariti”
Nel primo episodio, Genny avrebbe agito per ottenere auto a noleggio utili alla latitanza del boss Ronga.
Nel secondo, avrebbe fatto pressioni violente su un operatore finanziario per recuperare fondi di investitori, presentandosi come uomo del clan dei Casalesi.
Il ricorso del legale e la risposta dei giudici
Il legale di Celentano sosteneva la natura simile dei reati, la contiguità temporale e l’identico modus operandi, ma per la Corte “l’omogeneità formale non basta”: i moventi e i contesti non possono essere unificati giuridicamente.