Asl Caserta e appalti 118: chiesta l’archiviazione per Giovanni Zannini e Amedeo Blasotti
La decisione del pm: non sussistono elementi probatori e materiali a sostegno della turbativa d'asta
CASERTA/MONDRAGONE - Mancano intercettazioni a supporto dell'accordo e il bando escludeva le società private: gli elementi esposti dal pm Giacomo Urbano nella richiesta al GIP.
La richiesta di archiviazione
Non sussistono gli elementi probatori e materiali per sostenere l'accusa di turbativa d'asta nei confronti del consigliere regionale Giovanni Zannini e di Amedeo Blasotti. Con questa conclusione il sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giacomo Urbano, ha formalizzato, a luglio scorso, al Giudice per le Indagini Preliminari la richiesta di archiviazione per il fascicolo stralciato relativo ai servizi di emergenza e trasporto infermi dell’Asl di Caserta.
L'indagine
Al centro dell'indagine vi era l'ipotesi di concorso in turbata libertà degli incanti e del procedimento di scelta del contraente (artt. 110, 353 e 353-bis c.p.). Il quadro iniziale prefigurava un presunto ruolo di mediazione tra alcuni imprenditori del settore e la dirigenza sanitaria per orientare i capitolati di gara sull'affidamento delle postazioni 118 e l'inserimento del servizio di automediche.
Indizi deboli per un'accusa concreta
Nel documento trasmesso al GIP, il pubblico ministero motiva la decisione soffermandosi anzitutto sulla debolezza dell'impianto indiziario: viene infatti rilevata l'«esiguità degli elementi di prova» a fronte della «assenza di una valida attività tecnica intercettiva dalla quale possa desumersi in modo inequivocabile il contenuto dell'accordo tra gli indagati».
A questo rilievo formale si affianca una motivazione di ordine sostanziale sulla condotta contestata. La Procura chiarisce che l'inserimento della previsione relativa alle automediche si è rivelato «del tutto inidoneo a turbare la gara nei pubblici incanti e/o ad allontanare gli offerenti». Un aspetto corroborato dal contenuto stesso della delibera aziendale n. 904/2022, che riservava espressamente la convenzione alle sole Organizzazioni di Volontariato (ODV), determinando nei fatti l'estromissione preventiva delle società commerciali riconducibili agli indagati dalla partecipazione alla gara.
Sulla base dell'inidoneità della condotta a ledere la correttezza della procedura concorsuale e della mancanza di riscontri circa un effettivo patto illecito, il magistrato ha quindi concluso per la non sostenibilità dell'azione penale, domandando l'archiviazione del procedimento.