antica cittadella
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CASERTA - Il TAR Campania (Sez. IV, sent. n. πŸ•πŸ‘πŸ“πŸ’/πŸπŸŽπŸπŸ“ 𝐞 n. πŸ•πŸ‘πŸ”πŸ”/πŸπŸŽπŸπŸ“) ha accolto il ricorso patrocinato dagli Avv.ti Pasquale e Pietro Marotta, stabilendo un principio fondamentale in materia di computo delle quote di riserva nei concorsi pubblici.Β 

𝐈π₯ 𝐜𝐚𝐬𝐨

Nel concorso docenti 2024 per la classe A022, l’Ufficio Scolastico Regionale non aveva computato nella quota di riserva del 50% anche quei candidati riservisti giΓ  vincitori per merito. CiΓ² ha comportato il superamento del limite massimo di posti riservabili (274 su 548), a danno dei candidati non riservisti.

π‹πš 𝐝𝐞𝐜𝐒𝐬𝐒𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞π₯ 𝐓𝐀𝐑

I giudici hanno stabilito che: I riservisti vincitori per merito devono essere conteggiati nella quota di riserva; Il tetto del 50% va calcolato includendo anche questi candidati; Il mancato computo ha determinato illegittima compressione dei posti destinati ai non riservisti; Gli atti impugnati sono stati annullati nei limiti dell’interesse della ricorrente.

𝐈𝐦𝐩𝐚𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞π₯π₯𝐚 𝐬𝐞𝐧𝐭𝐞𝐧𝐳𝐚

Questa pronuncia non riguarda solo la singola ricorrente, ma segna un precedente rilevante per: la corretta applicazione delle riserve nei concorsi pubblici; i futuri scorrimenti e rimodulazioni delle graduatorie; la tutela del merito e della paritΓ  di accesso alla PA

Se ritieni che la graduatoria del tuo concorso possa aver applicato in modo scorretto le quote di riserva, puoi richiedere una valutazione del caso.