antica cittadella
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MONDRAGONE – Non si spegne la polemica relativa alla concessione di una spiaggia di Mondragone alla società Caos Eventi srl.

L'attacco del consigliere

Questa volta a porre l’accento sulla vicenda è stato il medico e consigliere comunale Achille Cennami che è intervenuto con una nota lasciata sui social. “In questi giorni siamo stati costretti ad intervenire sulla concessione temporanea rilasciata dal responsabile del Settore Area VII del Comune di Mondragone, Arch. De Michele. È impressionante l’atteggiamento arrogante emerso dalle dichiarazioni sia del Sindaco che del consigliere regionale Giovanni Zannini, quest’ultimo peraltro non titolato a sostituirsi al Sindaco Francesco Lavanga nel rispondere ai dubbi relativi a questa concessione, del tutto illegittima, rilasciata alla società Caos Eventi srl su un’area demaniale marittima di 2400 mq.

Ancora più inverosimile appare l’atteggiamento del Sindaco – unico titolato ad assumere decisioni e responsabilità in materia – e del consigliere regionale Giovanni Zannini, che continua a porsi come interlocutore su una questione di esclusiva pertinenza del Sindaco Avv. Francesco Lavanga. Sembra quasi voler far intendere all’intera popolazione di essere padrone non solo del Sindaco, ma, in maniera delirante, dell’intera comunità mondragonese.

Dichiarazioni confuse

La confusione è tale che risulta difficile comprendere la matrice di alcune dichiarazioni, come quella ufficialmente pubblicata dal Sindaco su Facebook, secondo cui la concessione demaniale in questione sarebbe stata affidata ad un’associazione mentre in realtà è stata rilasciata ad una società a responsabilità limitata. Un’affermazione con la quale si tenta di giustificare un percorso amministrativo che, alla luce della normativa vigente, risulta del tutto illegittimo.

Questa concessione, infatti, è stata rilasciata in deroga a quanto previsto dalla Direttiva Europea 2006/123/CE (cosiddetta Bolkestein), che stabilisce l’obbligatorietà di una gara pubblica per il rilascio di una concessione, anche temporanea, su suolo demaniale marittimo. L’art. 12 della direttiva si concentra sul concetto di scarsità della risorsa (in questo caso, il tratto di costa) e sulla natura dell’attività economica che si intende svolgere. Poiché le spiagge libere rappresentano una risorsa pubblica limitata, l’assegnazione di un’area di spiaggia deve necessariamente rispettare i principi di concorrenza, trasparenza e non discriminazione. Da ciò deriva l’obbligo di bandire una procedura di gara pubblica, indipendentemente dalla durata della concessione, a maggior ragione se il beneficiario è una società a scopo di lucro.

Concessioni illegittima

È quantomeno singolare che il Sindaco, il consigliere regionale Giovanni Zannini e altri consiglieri della maggioranza – tutti professionisti avvocati – sostengano la correttezza e la legittimità della determina concessoria adottata dal responsabile del settore tecnico, Arch. De Michele. Tale determina richiama infatti riferimenti normativi, come l’art. 10 del DPR 328/1952, che prevede la possibilità di un’autorizzazione temporanea solo in attesa della concessione vera e propria. Quest’ultima, però, alla luce dell’attuale quadro normativo, può essere rilasciata esclusivamente a un soggetto che abbia già partecipato e vinto una procedura di evidenza pubblica, trovandosi in attesa del perfezionamento della concessione definitiva.

Questa concessione, dunque, è illegittima sotto il profilo giuridico e apre la strada non solo a ricorsi, ma anche a nuove procedure di infrazione da parte dell’Unione Europea.

La domanda che mi pongo è: come mai le autorità preposte al controllo tecnico-amministrativo, così come gli organi di polizia – Carabinieri, Guardia di Finanza, Guardia Costiera – ignorano eventuali violazioni di legge già denunciate politicamente e non avviano gli opportuni accertamenti e verifiche?”