antica cittadella
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Aula di Tribunale
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FRIGNANO (Lucia Sforza) - La settima sezione della Corte di Cassazione, presieduta dal Giudice Giovanni Francolini, ha emesso una decisione che conferma la pericolosità sociale di un affiliato di spicco al Clan dei Casalesi. 

 

Il provvedimento riguarda Gaetano Buompane, 76enne originario di Frigano, noto alle cronache come ex finanziere divenuto poi un influente referente di Francesco Schiavone per l'area di Frignano. La Suprema Corte ha respinto il ricorso presentato da Buompane contro l’ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

 

Il legame con 'cicciariello' e la condanna 'spartacus III'

Buompane, un ras dei Casalesi, era stato condannato con sentenza definitiva nell’ambito del maxi-processo ‘Spartacus III’. Nonostante il suo status di condannato, l'uomo aveva impugnato il provvedimento con cui il Tribunale sammaritano aveva ribadito il giudizio di pericolosità sociale  a suo carico e disposto l’esecuzione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

 

Confisca di beni per oltre 200mila euro

Il profilo criminale di Gaetano Buompane è stato evidenziato anche da un precedente provvedimento di confisca che lo aveva coinvolto. Gli era stata applicata la confisca di quote societarie e di ben 23 immobili per un valore complessivo stimato in oltre 200mila euro. Tali beni, secondo gli inquirenti, non risultavano suffragati da redditi leciti e dimostrabili del ras o dei suoi familiari e sono stati quindi ritenuti frutto provenienti di illeciti e direttamente riferibili all'appartenenza e all'attività svolta per il Clan dei Casalesi.

 

La Cassazione rigetta il ricorso e sottolinea la mancanza di fondamento

Nel ricorso presentato alla Suprema Corte, il fedelissimo di ‘Cicciariello’ lamentava una presunta violazione di legge in riferimento alla “ritenuta attualità della pericolosità sociale". I giudici della Cassazione, tuttavia, hanno stabilito che tale istanza non trova alcun fondamento giuridico. La Corte ha infatti dichiarato il ricorso inammissibile poiché le censure mosse al provvedimento impugnato "mancano di una sufficiente argomentazioni", limitandosi a contestare la correttezza della decisione con allegazioni assertive e richiami a principi giurisprudenziali non correlati al caso specifico. Alla luce dell’inammissibilità del ricorso, Buompane è stato anche condannato al pagamento di 3mila euro un favore della Cassa delle Ammende.